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Prescrizioni Regionali Antincendio 2020

AVVISO PULIZIA TERRENI PRIVATI

Si ricorda ai cittadini che con DGR 22/3 del 23.04.2020 sono state emanate le prescrizioni antincendio per l’anno 2020. La pulizia di terreni, orti, giardini da sterpaglie e erbacee andava effettuata entro il 1 giugno 2020 secondo le seguenti prescrizioni:

 

  • i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;
  • i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
  • i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
  • i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all’art. 28, devono realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
  • i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

All’interno del centro abitato e nell’immediata periferia i proprietari di aree appartenenti a qualsiasi categoria d’uso, ovvero incolte con presenza di erbacce, rifiuti di qualsiasi genere, sterpi o quanto altro possa costituire pericolo d’incendio o ricettacolo di insetti o di parassiti nocivi, tra cui le zecche, sono tenuti ad effettuare il taglio e l’asporto dei residui di falciatura delle aree entro il 1° giugno 2020; relativamente alle aree urbane periferiche dovranno essere realizzate lungo tutto il perimetro di confine adeguate fasce parafuoco aventi larghezza minima pari a metri 5, prive di qualsiasi materiale infiammabile, da realizzarsi mediante aratura superficiale del terreno, detta condizione dovrà essere garantita per tutto il periodo in cui vige l’elevato rischio di incendio boschivo, di cui alle prescrizioni Regionali Antincendio.

Il divieto del pascolo e del transito degli animali nel centro abitato e nelle aree prospicienti, salvo inderogabili esigenze da autorizzarsi preventivamente con le necessarie prescrizioni da impartirsi a cura del Servizio veterinario dell’Azienda ATS SARDEGNA competente per territorio.

Allo scopo di contribuire al mantenimento del decoro urbano e di non arrecare danni a terzi, i proprietari e/o conduttori di terreni o cortili nei quali vi siano alberi, arbusti o siepi devono potarli a filo dei muri delle loro proprietà private, ferme restando, le responsabilità civili e/ o penali in capo agli stessi per eventuali danni cagionati a terzi, sono ammesse sporgenze di bordure floreali di modesta entità di 10/15 cm (prive di spine ) a condizione che, le stesse, non siano causa di intralcio ai pedoni, ad esempio se ubicate nei tratti di marciapiede molto stretti e che i proprietari abbiano cura di osservare una puntuale e scrupolosa pulizia dell’area antistante alla bordura.

E’ fatto obbligo altresì ai proprietari e/o conduttori di immobili di provvedere alla rimozione di eventuali erbacce spontanee, presenti sulle facciate dei fabbricati, ovvero sui muri di recinzione confinanti con la pubblica via.

Trascorso il termine entro il quale provvedere alla pulizia delle aree, i proprietari verranno diffidati mediante comunicazione scritta a cura del Servizio di Polizia Municipale perché provvedano alla pulizia di tali aree entro il termine di 10 (dieci) giorni. Trascorsi i termini indicate nella (diffida) senza che l’interessato abbia ottemperato all’ordine ingiunto si provvederà con l’emanazione di una ordinanza nominativa, la cui inadempienza l’esecuzione d’ufficio con addebito delle spese al contravventore.

Tali situazioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio, ovvero dal 1° giugno fino al 31 ottobre 2020.

Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio di Polizia Locale.

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