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CAMBIO DI RESIDENZA

Iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune – Iscrizione anagrafica dall’estero – Cambio di abitazione all’interno del comune – Emigrazione all’estero

A partire dal 9 maggio 2012 è entra in vigore la nuova disciplina che introduce il “cambio di residenza in tempo reale” (art. 5 D.L. 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n.35)
La nuova disciplina riguarda:
- Iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune 
- Iscrizione anagrafica dall'estero 
- Cambio di abitazione all'interno del comune 
- Emigrazione all'estero 
 
Modalità
I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche, utilizzando esclusivamente i moduli conformi a quelli pubblicati sul sito Internet del Ministero dell'Interno: 
- Dichiarazione di Residenza 
- Dichiarazione di trasferimento di Residenza all' estero
con una delle modalità indicate:
- Direttamente allo sportello dei Servizi Demografici del Comune di Sant'Antonio di Gallura in Piazza del Comune °1
- Per raccomandata A.R., indirizzata a: Servizio Demografico - Comune di Sant'Antonio di Gallura – Piazza del Comune n°1 – 07030 Sant'Antonio di Gallura (OT)
- Per posta elettronica semplice al seguente indirizzo: m.careddu@comune.santantoniodigallura.ot.it
- Per posta elettronica certificata al seguente indirizzo: demografico.santantoniodigallura@pec.comunas.it
- Per fax al numero 079669388
 
N.B. L'invio per posta elettronica (semplice o certificata) è consentita ad una delle seguenti condizioni:
che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o, comunque, con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del dichiarante sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice. Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
L'invio della dichiarazione tramite posta ordinaria o raccomandata semplice è consentito, ma non garantisce alcuna certezza circa la data di arrivo e di decorrenza dell'iscrizione, della cancellazione o variazione anagrafica
 
Alla dichiarazione deve essere allegata copia semplice del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono anche sottoscrivere il modulo Le dichiarazioni anagrafiche potranno essere rese anche tramite un soggetto terzo rispetto all'interessato, munito di apposito potere di rappresentanza, conferito e trasmesso con le modalità di cui all'art. 38 del DPR n. 445/2000.
 
Requisiti 
La dichiarazione, per essere considerata ricevibile, deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti nell'apposito modulo e contrassegnati da un solo asterisco.
 
"Lotta all'occupazione abusiva di immobili"
L'art. 5 del decreto-legge n. 47 del 28 marzo 2014 tratta della "Lotta all'occupazione abusiva di immobili" e prescrive che "chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza nè l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge".

Secondo tale normativa chiunque occupi abusivamente un immobile non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo, prevedendo anche la nullità degli effetti degli atti emessi in violazione di tale divieto.

Pertanto con la nuova normativa la dichiarazione di residenza sarà irricevibile qualora non fosse dimostrato che l'alloggio è occupato legittimamente.

Il titolo di occupazione dell’alloggio può essere dimostrato al momento della richiesta di cambio di iscrizione anagrafica o di cambio di abitazione, presentando copia del titolo che ne consente l’occupazione, o tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà limitatamente ai documenti depositati presso un ente pubblico.

Le persone che non sono in possesso di un documento che dimostri la titolarità all’occupazione dell’alloggio (titolo di proprietà, contratto di locazione, contratto di comodato d'uso gratuito etc.), potranno dimostrare di potervi abitare anche tramite una dichiarazione del proprietario.

I proprietari potranno segnalare eventuali situazioni in cui i richiedenti non sono in possesso del titolo per occupare l’alloggio.

Tempi 
A seguito della dichiarazione ricevuta l' Ufficiale d'Anagrafe registrerà, entro i 2 giorni lavorativi successivi al ricevimento le variazioni conseguenti, con decorrenza dalla data di presentazione/ricevimento delle dichiarazioni stesse.
 
Entro i 45 giorni successivi alla data di presentazione/ricevimento verranno svolti gli accertamenti per verificare la dimora abituale e la regolarità della documentazione presentata. Entro lo stesso termine l'Ufficiale di Anagrafe comunicherà al cittadino l'eventuale esito negativo. Trascorsi i 45 giorni, se il cittadino non riceve alcuna comunicazione da parte del Comune, la pratica si considera conclusa con esito positivo (silenzio-assenso).
 
Conseguenze in caso di dichiarazioni false o mendaci
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.
Le discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti devono essere tempestivamente segnalate alle autorità di Pubblica Sicurezza.
 
Normativa di riferimento
Art. 5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, come convertito con modificazioni della legge n.35/2012 Regolamento approvato con D.P.R. N. 223 DEL 1989 Legge anagrafica n. 1228/1954 
Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47 (Lotta all'occupazione abusiva di immobili), 
 
Costi a carico dell’utente
Nessuno

Allegati (7)