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Cittadini comunitari

RILASCIO ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PER I CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA 
Il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 ha abrogato la carta di soggiorno per i cittadini comunitari o equiparati. A partire dall'11 aprile 2007 è competenza del Comune provvedere al rilascio dell'attestazione della regolarità di soggiorno e dell'attestazione di soggiorno permanente dei cittadini comunitari. 
 
Attestazione di regolare soggiorno non permanente 
Il cittadino dell'Unione Europea, o un suo familiare (cioè il coniuge, i figli o i nipoti, i genitori o i nonni), che soggiorna in Italia per un periodo superiore a tre mesi, deve presentare la dichiarazione di residenza, richiedere l'iscrizione anagrafica utilizzando l'apposito modulo e, al contempo, può chiedere l'attestato di regolare soggiorno. La domanda deve essere corredata da una marca da bollo di Euro 16,00. L'attestato di regolare soggiorno viene rilasciato dall'Ufficio anagrafe entro 30 giorni dalla domanda. Per il rilascio è necessario produrre una marca da bollo da €.16,00 per apporla sull’attestato.
 
Secondo l'art. 7 del D.Lgs 30/2007 il cittadino dell'Unione può ottenere l'attestato di regolare soggiorno se:
è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato. Occorre presentare idonea documentazione attestante il rapporto di lavoro subordinato o autonomo;
dispone per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti,   per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale. La durata della polizza assicurativa deve essere di almeno un anno;
è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale. Occorre produrre l'attestato di iscrizione all'istituto scolastico. La durata della polizza assicurativa deve essere di almeno un anno, o almeno pari al corso di studio o formazione se inferiore a un anno;
è familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi dei primi 3 punti. Per familiari si intendono il coniuge, i discendenti in linea retta (figli, nipoti) e gli ascendenti in linea retta (genitori, nonni)
Se ha ottenuto l'attestazione di regolare soggiorno per lavoro e al momento non sta lavorando, il cittadino dell'Unione Europea conserva il diritto al soggiorno anche quando:
   a) è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
   b) è  in  stato  di  disoccupazione  involontaria  debitamente comprovata  dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno  nel  territorio  nazionale  ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso una dichiarazione, ai sensi di legge, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
   c) è in  stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso  il  Centro  per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, ai sensi di legge, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento  di attività  lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;
   d) segue un corso di formazione professionale. 
 
Documenti da presentare:
passaporto o documento di identità del Paese di cui è cittadino in corso di validità;
eventuale precedente permesso di soggiorno, o attestazione di diritto di soggiorno rilasciata da altro comune;
se non in possesso dell'attestazione suddetta rilasciata da altro comune, il cittadino dell'Unione deve portare con sé il contratto di lavoro registrato all'INPS o al Centro per l'Impiego o le ultime buste paga, oppure i redditi del familiare di cui è a carico in Italia, oppure l'iscrizione a un corso di studi o di formazione professionale e i redditi del familiare di cui è a carico;
se non soggiornante in Italia per motivi di lavoro, occorre presentare l'assicurazione sanitaria o un altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale.
Il D. Lgs. n. 30/2007 si applica anche ai cittadini appartenenti ai seguenti Stati: Islanda, Liechteinstein, Norvegia, Svizzera, San Marino, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano.
 
Attestazione di soggiorno permanente
DESCRIZIONE 
L'attestazione di soggiorno permanente può essere richiesta dal cittadino comunitario residente a seguito del soggiorno regolare e continuativo in Italia per cinque anni.
Ai fini del calcolo dei cinque anni, va considerato anche il periodo di soggiorno regolare precedente l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.
La continuità di soggiorno non viene interrotta da:
assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno;
assenze di durata superiore a sei mesi per l'assolvimento degli obblighi militari;
assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattie gravi, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.
Il diritto di soggiorno permanente si perde, invece, in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.
REQUISITI SPECIFICI 
Avere soggiornato regolarmente e in modo continuativo per cinque anni in Italia.
MODULISTICA 
La domanda deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo.
 
ALLEGATI SPECIFICI
1) Permesso o carta di soggiorno precedenti
2) Attestato di regolare soggiorno (se in possesso)
3) N. 2 marche da bollo da euro 16,00 (una per la domanda e una per l'attestato).
COSTI 
N. 2 marche da bollo da euro 16,00 ciascuna
 
TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
L'attestato, se la documentazione allegata è completa, viene rilasciato immediatamente all'atto della richiesta

Allegati (3)