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CACCIA

Protezione fauna e attività venatoria

L’attività venatoria nel territorio regionale è disciplinata dalla Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 23 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna”.

L'attività venatoria in Sardegna può essere esercitata da chiunque abbia compiuto il diciottesimo anno di età, abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio della caccia di cui all'articolo 43 della L.R. 23/98, sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 45 della L.R. 23/98 e di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria e di una polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria.

Durante l'esercizio dell'attività venatoria, il cacciatore deve essere munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, dell'autorizzazione regionale, delle ricevute attestanti il pagamento della tassa annuale di concessione governativa, della tassa annuale di concessione regionale e del premio assicurativo e deve presentarli ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza.

AUTORIZZAZIONE REGIONALE PER LA CACCIA (TESSERINO VENATORIO)

Che cos'è

Il tesserino venatorio è un'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia rilasciato dal Comune di residenza e valido in tutto il territorio nazionale.

A chi si rivolge

Ai cittadini residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il 18° anno di età e siano muniti della licenza di porto di fucile per uso caccia e di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi nel rispetto dei minimi previsti dalla legge.

Dove rivolgersi

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI – Piazza Matteo Ruzittu n°1

Documentazione

è necessario allegare:

  • autocertificazione nella quale si dichiara il possesso del porto d’armi e la residenza del richiedente;
  • fotocopia del libretto personale e della licenza di porto di fucile per uso caccia;
  • fotocopia della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi;
  • copia della ricevuta del versamento di euro 25,00 quale contributo di partecipazione alle spese di vigilanza e ripopolamento per l’annata venatoria.

Foglio Venatorio

Decreto Assessore della Difesa dell' Ambiente N° 17343 /DecA/ 29 del 05.08.2015 - Foglio Venatorio Stagione venatoria 2015/16 e successive

Il cacciatore titolare dell’autorizzazione regionale dovrà inoltre, chiedere annualmente il rilascio del foglio venatorio. Il foglio dovrà essere riconsegnato compilato in tutte le sue parti entro il 1 marzo di ogni anno all’Ufficio stesso, il quale provvederà a rilasciare contestualmente quello per l’annata venatoria successiva.

In caso di mancata consegna, o anche d'incompleta trascrizione dei dati nel foglio venatorio, sarà applicata la sanzione. Il cacciatore deve, prima di iniziare l'attività venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare mediante segni indelebili all'interno degli appositi spazi sul foglio relativo al giorno di caccia le seguenti informazioni:

  • sigla della Provincia / Province in cui va a caccia
  • autogestita o Aziende agrituristiche venatorie (AATV) in cui va a caccia
  • eventuale ambito territoriale di caccia (ATC) per la caccia fuori Regione
  • giorno e mese

Per i prelievi di fauna selvatica stanziale, è obbligatorio annotare negli appositi spazi il capo appena incarnierato (si scrivono i numeri senza usare segni).

Per i prelievi di fauna selvatica migratoria, qualora la caccia sia esercitata in forma vagante i singoli capi abbattuti devono essere annotati sul foglio venatorio, negli appositi spazi, entro il termine della giornata di caccia (si scrive il numero complessivo e non si devono usare segni).
Qualora la caccia sia esercitata da appostamento fisso o temporaneo l'annotazione dei capi deve avvenire ogni qualvolta si cambia o si lascia il sito di caccia (si scrivono i numeri senza usare segni).
I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in Aziende agrituristiche venatorie non devono essere annotati sul tesserino.

In caso di deposito di selvaggina deve aggiungersi un cerchio intorno al segno.
Il cacciatore, al termine della stagione venatoria, deve riportare sull’apposita colonna “Totale” il numero complessivo di giornate usufruite e il numero complessivo dei capi abbattuti per le singole specie di fauna selvatica.

Normativa

Legge 157/92 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”

Legge Regionale 23/98 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna”

Legge Regionale 5/02

Legge Regionale 2/04 “Norme in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio in Sardegna”

https://portal.sardegnasira.it/web/sardegnaambiente/caccia

Allegati (1)

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