L’attività venatoria nel territorio regionale è disciplinata dalla Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 23 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna”.
L'attività venatoria in Sardegna può essere esercitata da chiunque abbia compiuto il diciottesimo anno di età, abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio della caccia di cui all'articolo 43 della L.R. 23/98, sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 45 della L.R. 23/98 e di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria e di una polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria.
Durante l'esercizio dell'attività venatoria, il cacciatore deve essere munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, dell'autorizzazione regionale, delle ricevute attestanti il pagamento della tassa annuale di concessione governativa, della tassa annuale di concessione regionale e del premio assicurativo e deve presentarli ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza.
AUTORIZZAZIONE REGIONALE PER LA CACCIA (TESSERINO VENATORIO)
Che cos'è
Il tesserino venatorio è un'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia rilasciato dal Comune di residenza e valido in tutto il territorio nazionale.
A chi si rivolge
Ai cittadini residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il 18° anno di età e siano muniti della licenza di porto di fucile per uso caccia e di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi nel rispetto dei minimi previsti dalla legge.
Dove rivolgersi
UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI – Piazza Matteo Ruzittu n°1
Documentazione
è necessario allegare:
Foglio Venatorio
Decreto Assessore della Difesa dell' Ambiente N° 17343 /DecA/ 29 del 05.08.2015 - Foglio Venatorio Stagione venatoria 2015/16 e successive
Il cacciatore titolare dell’autorizzazione regionale dovrà inoltre, chiedere annualmente il rilascio del foglio venatorio. Il foglio dovrà essere riconsegnato compilato in tutte le sue parti entro il 1 marzo di ogni anno all’Ufficio stesso, il quale provvederà a rilasciare contestualmente quello per l’annata venatoria successiva.
In caso di mancata consegna, o anche d'incompleta trascrizione dei dati nel foglio venatorio, sarà applicata la sanzione. Il cacciatore deve, prima di iniziare l'attività venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare mediante segni indelebili all'interno degli appositi spazi sul foglio relativo al giorno di caccia le seguenti informazioni:
Per i prelievi di fauna selvatica stanziale, è obbligatorio annotare negli appositi spazi il capo appena incarnierato (si scrivono i numeri senza usare segni).
Per i prelievi di fauna selvatica migratoria, qualora la caccia sia esercitata in forma vagante i singoli capi abbattuti devono essere annotati sul foglio venatorio, negli appositi spazi, entro il termine della giornata di caccia (si scrive il numero complessivo e non si devono usare segni).
Qualora la caccia sia esercitata da appostamento fisso o temporaneo l'annotazione dei capi deve avvenire ogni qualvolta si cambia o si lascia il sito di caccia (si scrivono i numeri senza usare segni).
I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in Aziende agrituristiche venatorie non devono essere annotati sul tesserino.
In caso di deposito di selvaggina deve aggiungersi un cerchio intorno al segno.
Il cacciatore, al termine della stagione venatoria, deve riportare sull’apposita colonna “Totale” il numero complessivo di giornate usufruite e il numero complessivo dei capi abbattuti per le singole specie di fauna selvatica.
Normativa
Legge 157/92 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”
Legge Regionale 23/98 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna”
Legge Regionale 5/02
Legge Regionale 2/04 “Norme in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio in Sardegna”