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Certificati/Autocertificazioni

CERTIFICATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE
A seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40, D.P.R. 445/2000), pertanto, gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato.
Questo comporta che per i certificati dell’anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, eccetera) è previsto in ogni caso (tranne pochissimi casi di esenzione) il pagamento dell’imposta di bollo (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria, ossia € 16,00 + € 0,52 per ciascun documento.
Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con istituzioni private: banche, assicurazioni, agenzie d’affari, poste italiane, notai (art. 2, D.P.R. 445).
L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) ma non si paga niente (nessuna imposta di bollo né diritto di segreteria) e non è necessaria l’autenticazione della firma.
 
AUTOCERTIFICAZIONE
Cos'è l'autocertificazione 
Consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall'interessato. La firma non deve essere autenticata. L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto. Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in cui devono essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche per contrarre matrimonio, rapporti con l'autorità giudiziaria, atti da trasmettere all'estero. 
Quali sono le dichiarazioni che si possono autocertificare?
Si possono "autocertificare":
A) Con dichiarazioni sostitutive di certificazioni: la data e il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a), lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari, l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione, il titolo di studio o qualifica professionale posseduta; gli esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualifica tecnica, la situazione reddituale ed economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare del tributo assolto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente l'interessato, lo stato di disoccupazione; la qualità di pensionato e categoria di pensione; la qualità di studente o di casalinga, la qualifica di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili, l'iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo, di non aver riportato condanne penali, tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile. 
Le dichiarazioni di cui sopra non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale.
B) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà Tutti gli stati, fatti e qualità personali non autocertificabili (non ricompresi alla lettera "A" precedentemente descritta) possono essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi; la situazione di famiglia originaria; la proprietà di un immobile, ecc. La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non può contenere manifestazioni di volontà (impegni, rinunce, accettazioni, procure) e deleghe configuranti una procura. Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o accertabili da parte della pubblica amministrazione, l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la documentazione all'amministrazione competente. In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, copia fotostatica, non autenticata, dei certificati in cui sia già in possesso. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale quando siano contestuali ad una istanza. In questo caso l'interessato deve presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: a)unitamente alla copia non autenticata di un documento di riconoscimento (nel caso di invio per posta o per via telematica); b)firmarla in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel caso di presentazione diretta)

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