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Stato civile

DOVE RIVOLGERSI
Comune di Sant'Antonio di Gallura Servizi Demografici 
Piazza Matteo Ruzittu n°1
Orario: dal lunedì al venerdì 8,30-12,30;
lunedì pomeriggio 15,30 –18,00
 
COME CONTATTARCI 
Numero di telefono: 079669013

Numero di fax: 079669388

Numero reperibilità da utilizzarsi ESCLUSIVAMENTE per le denunce di morte il sabato la domenica e i giorni festivi 3488114019

Email: m.careddu@comune.santantoniodigallura.ot.it
Posta certificata: demografico.santantoniodigallura@pec.comunas.it
 
STATO CIVILE
La registrazione degli eventi fondamentali della vita di un cittadino nascita, matrimonio cittadinanza e morte è di competenza dell'Ufficiale di stato civile.
L'ufficiale di stato civile esercita le seguenti funzioni:
1. riceve le informazioni necessarie a formare o trascrivere gli atti concernenti lo stato civile;
2. custodisce e conserva i registri e qualunque atto che agli stessi si riferisce;
3. rilascia gli estratti ed i certificati che riguardano lo stato civile.
Si tratta di funzioni di competenza statale proprie del Sindaco, nella veste di Ufficiale di Governo che, in genere, delega un impiegato comunale che ha i requisiti necessari.
Lo Stato Civile si occupa di tutti gli eventi che si verificano sul territorio italiano e, in parte, all'estero, quando riguardano cittadini Italiani. 
L'Ufficiale dello Stato Civile è tenuto a seguire le istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell'interno. La vigilanza sugli Uffici dello stato civile spetta al Prefetto.
 
DICHIARAZIONE DI NASCITA 
È la registrazione amministrativa della nascita di una persona 
La dichiarazione di nascita può essere resa nel caso di genitori uniti in matrimonio:
 - da uno dei due genitori
 - da un loro procuratore speciale,
 - dal medico, dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto (solo per gravi impedimenti dei genitori)
nel caso di genitori non uniti in matrimonio: 
 - dal  padre e dalla madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio
 - dal solo genitore che intende riconoscere il figlio.
 - dal medico, dall’ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto “rispettando l’eventuale volontà della madre di NON essere nominata”.
Quando e dove 
Entro 10 giorni dalla nascita se viene resa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza di uno dei genitori;
entro 3 giorni dalla nascita se viene resa presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita.
Documenti da presentare 
Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto
Documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d'identità) del dichiarante.
Per i genitori non residenti si richiede la presentazione della carta d'identità valida ed aggiornata  (per evitare di compiere errori nella redazione dell'atto).
Per i genitori stranieri, non in possesso di carta d'identità, occorre il passaporto e/o il permesso di soggiorno.
Costo
Nessuno
Tempi di rilascio 
La registrazione della dichiarazione viene fatta al momento della dichiarazione.
Altre informazioni
La dichiarazione di nascita è resa senza la presenza di testimoni.
 
 
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Col termine "pubblicazione di matrimonio" si intende il procedimento con il quale l'Ufficiale dello Stato Civile accerta che non vi siano impedimenti alla celebrazione del matrimonio. La pubblicazione deve essere richiesta all'Ufficio di Stato Civile del Comune dove ha la residenza uno dei futuri sposi, anche in caso di matrimonio religioso.
Modalità 
E' importante che almeno uno dei futuri sposi si rivolga personalmente all'Ufficio di Stato Civile, per fornire le informazioni necessarie, con anticipo di almeno un mese rispetto alla data prevista per il matrimonio. Sarà cura dell'ufficio competente procurarsi la documentazione necessaria. In tale sede, in caso di matrimonio civile, viene concordata la data del matrimonio e indicata la scelta del regime patrimoniale. Il conseguente atto di pubblicazione deve rimanere affisso all'Albo Pretorio del Comune di residenza di entrambi gli sposi per 8 giorni consecutivi. Il certificato di eseguite pubblicazioni é rilasciato a partire dal quarto giorno successivo alla affissione, ed è valido 180 giorni.
Requisiti 
Aver compiuto i 18 anni, oppure i 16 anni con l'autorizzazione del Tribunale per i Minorenni.
Essere (almeno uno degli sposi) residenti a Sant'Antonio di Gallura
Documenti da presentare
Per il matrimonio religioso la richiesta di pubblicazione viene presentata a cura del Parroco o del Ministro di culto.
Lo straniero che intende contrarre matrimonio deve presentare il nullaosta al matrimonio previsto dall'art.116 C.C. rilasciato dalla competente autorità consolare.
Documenti di identità validi degli sposi che non siano residenti nel comune.
Costo 
Marca da bollo da € 16,00 per l'atto di pubblicazione (due marche se gli sposi sono residenti in comuni diversi).
 
MATRIMONIO CIVILE
Il matrimonio può essere celebrato solo dopo la conclusione del procedimento di pubblicazione (12° giorno dalla stessa, o qualche giorno dopo nel caso di pubblicazione anche in altro Comune) e non oltre il 180° giorno dall'inizio della pubblicazione (trascorso tale periodo, la pubblicazione si considera come non avvenuta).
l matrimonio civile viene celebrato dal Sindaco, in qualità di Ufficiale dello Stato Civile, o da un suo delegato, alla presenza degli sposi e dei testimoni maggiorenni, nell’aula consiliare sita presso il Centro di aggregazione sociale.
La data e l’orario della celebrazione vanno concordati con il celebrante e con l'Ufficio di Stato Civile.
Con almeno qualche giorno di anticipo rispetto alla data fissata per il matrimonio, i nubendi devono comunicare all'Ufficio di Stato Civile:
dati anagrafici e di residenza dei testimoni (che non devono essere più di due)
scelta della comunione o della separazione dei beni nei rapporti patrimoniali. In mancanza di scelta il regime cui sono sottoposti per legge i rapporti patrimoniali tra i coniugi è la comunione dei beni.
Norme di riferimento
- artt. 84-113 Codice Civile;
- art. 63-70 DPR 396/2000
 
DIVORZIO 
A partire dall’11/12/2014, ai sensi dell’art.12 della Legge n. 162/2014, è prevista la possibilità per i coniugi di comparire direttamente davanti all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di: 
1. separazione personale,
2. divorzio (cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio), 
3. modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Requisiti.
Assenza di figli (della coppia) minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
Condizioni
L’accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale. 
Il divieto di conclusione, nell'accordo sottoscritto di fronte all'ufficiale di stato civile, di “patti di trasferimento patrimoniale” riguarda esclusivamente operazioni economiche e finanziarie produttive di effetti traslativi di diritti reali.
Vale a dire non è possibile il trasferimento di denaro che comporti quindi un aumento di patrimonio di uno dei due coniugi, ma l' obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio ( c. d. assegno divorzile), si configura come un accordo negoziale, quindi è ammesso. 
Come si fa 
I coniugi, con l’assistenza discrezionale di uno o più avvocati, comunicano personalmente all’ufficiale dello stato civile la loro volontà di separarsi ovvero di far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento oppure di modificare le condizioni di separazione o di divorzio, secondo le modalità concordate tra essi. In allegato in fondo alla pagina, le dichiarazioni sostitutive di certificazione (in base alla casistica), che dovranno essere compilate da entrambi i coniugi davanti all’Ufficiale di Stato Civile.
L'atto contenente l’accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni.
I coniugi che hanno effettuato la dichiarazione di volere divorziare o separarsi (rimane escluso il caso di modifica delle condizioni della separazione o divorzio) sono riconvocati dall’ufficiale dello stato civile non prima di trenta giorni, per la conferma dell’accordo iniziale.
Costi
Al momento dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00.
Riferimenti normativi
Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132
convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162
Circolari del Ministero dell'Interno:
n. 16/2014
n. 19/2014
n. 21/2014
n. 6/2015
Legge 6 maggio 2015, n. 55
 
DENUNCIA DI MORTE 
La denuncia di morte è una comunicazione obbligatoria del decesso di una persona. La denuncia deve essere effettuata presso il Comune in cui è avvenuto l'evento
Modalità 
La denuncia di morte può essere resa da uno dei congiunti, da un delegato dei congiunti, da una persona convivente con il defunto, dal personale delle onoranze funebri o in mancanza, da persona informata del decesso.
La denuncia deve avvenire, entro 24 ore dal decesso, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove si è verificato l'evento
Documenti da presentare per il rilascio del permesso di trasporto salma e di seppellimento:
  • certificato rilasciato dal medico che ha accertato il decesso
  • scheda statistica compilata dal medico curante o dal medico necroscopo.
  • certificato del medico necroscopo, rilasciato dalla A.S.L. competente per territorio
Trasporto della salma
Il personale delle onoranze funebri che si occupa del trasporto della salma deve presentare apposita domanda sia che il trasporto debba avvenire all’interno del territorio comunale con sepoltura nei cimiteri di Sant’Antonio, Priatu o San Giacomo, sia che il trasporto debba avvenire fuori dal territorio comunale.
In quest’ultimo caso è necessario il certificato sanitario per il trasporto di salma fuori comune e la compilazione del verbale di sigillo e consegna feretro da parte dei tecnici della prevenzione della ASL competente.
Tutte le autorizzazioni ai trasporti funebri – sia all’interno del territorio comunale che verso altri comuni – sono soggette all’imposta di bollo, come pure le relative istanze.
 

Allegati (4)

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